I titoli professionali
Ogni persona impegnata a lavorare in un impianto a fune, sia in mansioni di base o in ruoli direttivi, necessita, per legge, di corrispondente documentazione abilitativa.
Il rilascio delle abilitazioni è competenza, in funzione del tipo di qualifica richiesta e della regione geografica nella quale si trova l’impianto, del Direttore di Esercizio o dell’Organo di Sorveglianza (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regione Autonoma – Provincia Autonoma).
L’abilitazione è materialmente costituita da un certificato (formato A4) o da un “patentino” (formato standard patente europea).
Il titolo abilitativo riporta, almeno, una qualifica professionale ed una categoria di impianto a fune.
Il titolo abilitativo autorizza l’intestatario ad esercitare una o più qualifiche professionali in una o più categorie di impianti a fune.
Lavoro di un capo servizio
Le qualifiche professionali sono le seguenti: agente – agente di pedana – agente di stazione – agente di stazione di transito – agente di vettura – agente di sorveglianza (per gli impianti con controllo da remoto) – macchinista di vettura – macchinista – capo servizio – responsabile di esercizio – assistente tecnico – direttore dell’esercizio.
Le categorie degli impianti a fune sono costituite da raggruppamenti omogenei di impianti a fune aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali.
Tali raggruppamenti, in base alla giurisdizione dell’Ente di Controllo, sono leggermente diversi tra loro in relazione al tipo di impianti a fune che ne fa parte e diversi tra loro per la denominazione della categoria. Per questo motivo l’elenco dei raggruppamenti per categoria e la corrispondente nomenclatura sono indicati nei capitoli dedicati agli Organi di Sorveglianza.
I tipi di impianto sono i seguenti: ascensori verticali – ascensori inclinati – scale mobili – marciapiedi mobili – montascale – piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili – teleferiche di trasporto materiale ed impianti assimilabili – slittinovie e impianti speciali – sciovie a fune bassa – sciovie a fune alta con ammorsamento permanente o temporaneo – seggiovie ad ammorsamento permanente – seggiovie ad ammorsamento temporaneo – cabinovie (aperte o chiuse) ad ammorsamento permanente – cabinovie (aperte o chiuse) ad ammorsamento temporaneo – funicolari terrestri – funivie bifune a va e vieni o a moto intermittente ed impianti assimilabili.
Il concetto alla base della configurazione di validazione è quello “a cascata” (o a “caduta”) ovvero che il requisito abilitativo concesso per una qualifica professionale e/o una categoria di impianto superiori, per grado di complessità, risulta valido anche per le qualifiche e categorie inferiori.
Il titolo abilitativo ha validità 5 anni allo scadere dei quali deve essere rinnovato mediante la presentazione di idonea certificazione dimostrante il mantenimento dei requisiti fisici e morali richiesti per il rilascio.
Il personale abilitato viene considerato, nell’esercizio delle proprie funzioni, pubblico ufficiale.
Le abilitazioni funiviarie conseguite, per il principio di reciprocità, per la “direttiva europea servizi” oltre all’analogia dei programmi e delle prove di esame, sono riconosciute fra tutti gli Enti di Controllo.
- L’abilitazione alla qualifica di capo servizio in una qualunque categoria consente anche di esercitare la qualifica di macchinista, oltre a quella di agente, sempre nella stessa categoria.
- L’abilitazione in una qualifica per la categoria di un impianto ad ammorsamento temporaneo consente anche di esercitare la stessa qualifica nello stesso tipo di impianto ma ad ammorsamento permanente.
- L’abilitazione in una qualifica per la categoria funivie bifune è valida, per la stessa qualifica, nella categoria funicolari terrestri.
- L’abilitazione in una qualifica per un impianto della categoria a moto continuo unidirezionale ad ammorsamento fisso è valida, per la stessa qualifica, anche per la categoria sciovie.